Decreto Omnibus: le novità in materia di accertamento fiscale

Il Decreto Omnibus, in vigore dal 12 agosto 2026, introduce diverse novità in ambito fiscale, alcune delle quali riguardano direttamente le procedure di accertamento.

Tra gli interventi previsti, due aspetti assumono particolare rilevanza: il valore probatorio dell’antieconomicità di un’operazione e la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili nelle società a ristretta base sociale.

L’antieconomicità non basta più per fondare un accertamento

Una delle novità riguarda una questione che negli ultimi anni è stata alla base di numerosi contenziosi.

La differenza tra il corrispettivo pattuito e il valore di mercato del bene o del servizio scambiato potrà essere considerata indicativa dell’esistenza di redditi occultati soltanto in presenza di ulteriori elementi indiziari gravi, precisi e concordanti.

L’antieconomicità dell’operazione, quindi, non sarà più sufficiente da sola a fondare un accertamento. L’Agenzia delle Entrate dovrà svolgere un’attività istruttoria più articolata e individuare ulteriori elementi in grado di dimostrare l’effettiva esistenza di ricavi non dichiarati.

Lo stesso principio per l’inerenza dei costi

La stessa impostazione dovrà essere applicata alle contestazioni relative all’inerenza dei costi.

La semplice circostanza che un costo sostenuto risulti economicamente sproporzionato rispetto all’attività svolta non sarà quindi, da sola, sufficiente.

Resta tuttavia un’eccezione nel caso in cui la sproporzione rispetto al valore di mercato sia “manifesta e rilevante”. Il decreto introduce quindi un concetto ampio, la cui applicazione dovrà essere meglio definita dalla prassi e dalla giurisprudenza.

Utili extracontabili nelle società a ristretta base sociale

La seconda novità riguarda le società di capitali a ristretta base sociale.

Il decreto disciplina espressamente un principio già presente in giurisprudenza: quando vengono accertati utili extracontabili in capo alla società, questi possono essere considerati distribuiti pro quota ai soci.

In caso di accertamento di maggiori utili, alla società potrà quindi essere richiesta la maggiore IRES e, in aggiunta, la ritenuta a titolo d’imposta che avrebbe dovuto applicare sulla presunta distribuzione degli utili nel caso di soci persone fisiche non imprenditori.

La ritenuta potrà inoltre essere richiesta ai soci in qualità di obbligati solidali.

Quando opera la presunzione

Il documento individua però due precise condizioni per l’applicazione della presunzione.

In caso di maggiori ricavi, deve trattarsi di ricavi non contabilizzati e non dichiarati.

In caso di disconoscimento di costi, invece, la presunzione può operare esclusivamente in presenza di costi inesistenti. Non si applica, ad esempio, ai costi semplicemente non documentati o considerati non inerenti.

Cosa cambia con il Decreto Omnibus

Le nuove disposizioni intervengono quindi su due aspetti rilevanti dell’attività di accertamento: da un lato limitano la possibilità di fondare una contestazione sulla sola antieconomicità di un’operazione; dall’altro disciplinano espressamente la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili nelle società a ristretta base sociale.

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