IVA e professioni sanitarie: chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate su osteopati, chiropratici, chinesiologi e massoterapisti

Con una recente risoluzione pubblicata il 24 febbraio, l’Agenzia delle Entrate – in accordo con il Ministero della Salute – interviene per chiarire definitivamente il trattamento fiscale delle prestazioni rese da alcune figure professionali sempre più diffuse, come osteopati, chiropratici, chinesiologi e massoterapisti.

Negli ultimi anni professionisti, contribuenti e commissioni tributarie si sono spesso interrogati sulla natura sanitaria o meno di queste attività. Il dubbio non è puramente teorico: l’inquadramento come professione sanitaria comporta infatti importanti conseguenze fiscali e amministrative.

Tra queste rientrano:

  • l’esenzione IVA per le prestazioni sanitarie;
  • la detraibilità della spesa sanitaria nella dichiarazione dei redditi del paziente;
  • il divieto di emissione della fattura elettronica;
  • l’obbligo di invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (STS).

Con la nuova risoluzione, l’Agenzia delle Entrate fornisce indicazioni precise sul trattamento fiscale applicabile a ciascuna di queste figure professionali.

Il caso degli osteopati

Per quanto riguarda gli osteopati, la professione è stata formalmente riconosciuta come professione sanitaria nel 2018. Tuttavia, il percorso di piena definizione della figura professionale e della relativa formazione non è ancora completato.

Per questo motivo, secondo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate, attualmente:

  • le prestazioni degli osteopati non possono essere fatturate in esenzione IVA;
  • devono essere assoggettate a IVA ordinaria al 22%;
  • non rientrano tra le spese sanitarie detraibili nella dichiarazione dei redditi;
  • non devono essere comunicate al Sistema Tessera Sanitaria;
  • il professionista è obbligato all’emissione della fattura elettronica.

Il trattamento fiscale dei chiropratici

Una situazione analoga riguarda i chiropratici. Anche per questa figura il riconoscimento come professione sanitaria risale al 2018, ma il percorso di formalizzazione del profilo professionale e della formazione non è ancora completato.

Di conseguenza, anche per i chiropratici valgono le stesse regole previste per gli osteopati:

  • applicazione dell’IVA ordinaria al 22% sulle prestazioni;
  • obbligo di fatturazione elettronica;
  • prestazioni non detraibili nella dichiarazione dei redditi;
  • assenza dell’obbligo di invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria.

La posizione dei chinesiologi

Il chinesiologo non è riconosciuto come professione sanitaria. La sua attività viene definita come una professione finalizzata alla promozione della salute e al miglioramento della qualità della vita, attraverso programmi di attività fisica e interventi mirati al benessere psicofisico.

Proprio per questa ragione il trattamento fiscale è chiaro:

  • le prestazioni sono soggette a IVA ordinaria al 22%;
  • è obbligatoria la fatturazione elettronica;
  • le prestazioni non sono detraibili come spese sanitarie;
  • non devono essere trasmesse al Sistema Tessera Sanitaria.

Il caso del massoterapista

Diversa è invece la situazione del massoterapista.

Il Ministero della Salute ha chiarito che il massoterapista è un operatore sanitario che svolge la propria attività sotto la supervisione di un professionista sanitario.

Questo inquadramento comporta un trattamento fiscale differente rispetto alle figure precedenti. In particolare:

  • le prestazioni possono beneficiare dell’esenzione IVA;
  • non è consentita l’emissione della fattura elettronica;
  • il professionista è soggetto all’iscrizione al Sistema Tessera Sanitaria;
  • è previsto l’obbligo di trasmissione dei dati delle prestazioni al STS, in quanto rientrano tra le spese sanitarie detraibili.

Un chiarimento importante per professionisti e contribuenti

La risoluzione dell’Agenzia delle Entrate rappresenta un chiarimento significativo per molte attività professionali che negli ultimi anni hanno registrato una crescente diffusione.

Comprendere correttamente quando una prestazione è considerata sanitaria e quando non lo è è fondamentale per applicare correttamente le regole fiscali, evitare errori di fatturazione e rispettare gli obblighi di comunicazione previsti dalla normativa.

Per i professionisti coinvolti, una corretta impostazione fiscale e amministrativa è essenziale per evitare contestazioni e sanzioni.

Se svolgi una di queste attività o vuoi verificare il corretto trattamento fiscale delle tue prestazioni, contatta lo Studio Brambati per una consulenza dedicata.

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