Dal 2024 è in vigor il nuovo principio contabile sui RICAVI,  OIC 34 

Il nuovo principio contabile si applica a tutte le transazioni che comportano l’iscrizione di ricavi derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi, indipendentemente dalla loro classificazione nel conto economico.

Sono compresi, quindi:

  • sia i ricavi da classificare nella voce “A.1 – Ricavi delle vendite e delle prestazioni” del Conto economico, che accoglie i ricavi di vendita dei prodotti e delle merci o di prestazione dei servizi relativi alla gestione caratteristica;
  • sia i ricavi da classificare nella voce “A.5 – Altri ricavi e proventi” del Conto economico che accoglie i componenti positivi di reddito non finanziari, riguardanti l’attività accessoria.

Sono esclusi dal nuovo principio contabile:

  • i ricavi derivanti da lavori in corso su ordinazione;
  • i ricavi derivanti da cessioni di azienda, fitti attivi, ristorni, che, per le loro specificità, sono trattati in altri principi contabili;
  • i ricavi derivanti dalle transazioni che non hanno finalità di compravendita, ad esempio di alcuni casi di permuta.

Cosa prevede il principio contabile.

Il principio contabile prevede che la rilevazione dei ricavi avvenga nelle seguenti fasi:

  • la determinazione del prezzo complessivo del contratto;
  • l’ identificazione delle unità elementari di contabilizzazione, cioè le singole prestazioni incluse nel contratto;
  • la valorizzazione delle unità elementari, tramite allocazione del prezzo complessivo a ciascuna di esse;
  • la rilevazione dei ricavi.

Vediamo nel dettaglio come si procede.

La determinazione del prezzo complessivo dei contratto

Il prezzo complessivo del contratto è l’importo del corrispettivo contrattualmente previsto per i beni o i servizi che saranno trasferiti al cliente, cioè colui che ha stipulato il contratto con la società per ottenere, in cambio di un corrispettivo, beni o servizi

Per la determinazione del prezzo, si devono considerare:

  • i termini di pagamento;
  • eventuali corrispettivi variabili;
  • eventuali importi dovuti al cliente.

Per quanto riguarda ad esempio i termini di pagamento, deve essere valutato ad esempio il caso in cui il corrispettivo non venga pagato con trasferimento di liquidità ma con altre attività: in questo caso sarà necessario stabilire il valore corrente di tale attività.

Per quanto riguarda le componenti variabili da considerare nel prezzo, l’oic include gli incentivi, i premi di risultato, gli sconti (diversi da quelli incondizionati indicati in fattura), gli abbuoni, le penalità, i resi.

Da notare che tra le componenti variabili l’OIC include anche le penalità pagate, che dovranno essere contabilizzate direttamente a riduzione dei ricavi e non più tra gli oneri diversi di gestione.

Ovviamente tutte le componenti variabili tipiche, quali incentivi e premi, andranno incluse quando saranno ragionevolmente certi,  mentre i resi o gli abbuoni andranno considerati facendo una stima che consideri l’impatto degli stessi sulla base di analisi statistiche e dell’esperienza.

Per importi dovuti al cliente, si intende quelli a fronte dei quali la società venditrice non riceve una controprestazione ed andranno contabilizzati in riduzione del prezzo complessivo perché nella sostanza sono assimilabili a sconti; se invece saranno pagati al cliente a fronte di servizi ricevuti, andranno contabilizzati tra i costi.

l’ identificazione delle unità elementari di contabilizzazione

Al momento della rilevazione iniziale, il redattore di bilancio deve analizzare il contratto al fine di individuare le unità elementari di contabilizzazione (c.d. “segmentazione”), cioè i singoli beni, i servizi o le altre prestazioni che attraverso il contratto sono promesse al cliente, che devono essere contabilizzati separatamente.

L’identificazione delle unità elementari di contabilizzazione assume rilevanza quando ciascuna delle prestazioni previste dal contratto viene effettuata con modalità e tempi differenti.

Non è, invece, necessario separare le singole unità elementari di contabilizzazione quando le diverse prestazioni previste dal contratto di vendita sono effettuate nello stesso esercizio.

Un’ulteriore eccezione all’identificazione delle unità elementari di contabilizzazione riguarda le garanzie che vengono fornite per legge.

In particolare, il principio contabile stabilisce che la garanzia di assistenza al cliente prevista per legge non è separata dal bene venduto e, quindi, è trattata come se non fosse una unità elementare di contabilizzazione distinta. In tal caso, la società rileva il ricavo per l’intera vendita e valuta l’iscrizione di un accantonamento a fondo oneri pari al costo di sostituzione e/o riparazione che la società stima di dover sostenere per soddisfare l’impegno assunto.

Le altre garanzie prestate al cliente (diverse da quelle fornite per legge) sono, invece, considerate unità elementari di contabilizzazione, con la conseguente rilevazione separata del relativo ricavo .

la valorizzazione delle unità elementari, tramite allocazione del prezzo complessivo a ciascuna di esse

Il prezzo di vendita delle singole unità elementari è quello previsto contrattualmente.

In assenza di un prezzo di riferimento, la società può stimare il prezzo di vendita delle singole unità elementari di contabilizzazione con i seguenti metodi:

  • metodo dei prezzi di mercato: la società stima il prezzo di vendita sulla base dei prezzi del mercato in cui opera, ad esempio facendo riferimento alla concorrenza;
  • metodo dei costi attesi con l’aggiunta di un margine: la società stima il prezzo di vendita sulla base dei costi sostenuti o da sostenere per adempiere il contratto e aggiunge un margine adeguato per il bene o il servizio in questione;
  • metodo residuale: la società stima il prezzo di vendita a sé stante del bene o del servizio in misura pari alla differenza tra il prezzo complessivo del contratto e la somma dei prezzi di vendita a sé stanti osservabili di altri beni o servizi inclusi nel contratto.

Infine, nel caso in cui la società, applicando uno dei suddetti metodi, non riesca a stimare attendibilmente il prezzo di vendita delle unità elementari di contabilizzazione, si fa riferimento al costo sostenuto.

la rilevazione dei ricavi

Dopo aver determinato il valore delle singole unità elementari di contabilizzazione, occorre stabilire il momento in cui rilevare il ricavo in bilancio sulla base del principio di competenza economica.

Per le unità elementari di contabilizzazione che rappresentano vendite di beni, i ricavi sono rilevati quando tutte le seguenti condizioni sono soddisfatte:

  • è avvenuto il trasferimento sostanziale dei rischi e dei benefici connessi alla vendita;
  • l’ammontare dei ricavi può essere determinato in modo attendibile (novità!).

Per le unità elementari che rappresentano prestazioni di servizi (questa è la vera novità del principio contabile 34), i ricavi sono rilevati a Conto economico in base allo stato di avanzamento, se sono rispettate entrambe le seguenti condizioni:

  • l’accordo tra le parti prevede che il diritto al corrispettivo per il venditore matura in proporzione alla prestazione eseguita;
  • l’ammontare del ricavo di competenza può essere misurato attendibilmente.

Nel caso in cui la società non possa fare ricorso al criterio dello stato di avanzamento, il ricavo per il servizio prestato è iscritto a Conto economico quando la prestazione è stata definitivamente completata.

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