La responsabilità di liquidatori e amministratori per i debiti erariali va oltre la cancellazione della società!

In occasione dell’ultima ordinanza della cassazione (depositata lo scorso 27 agosto) in materia di responsabilità di amministratori, liquidatori e soci in caso di accertamenti notificati a società cancellate dal registro imprese, vale la pena riprendere l’argomento, per ricordare come la responsabilità limitata delle società di capitali sia spesso “imperfetta”.

Partiamo dalla norma. L’art. 36 del DPR 602/73 prescrive, a fronte della cancellazione di un  società di capitali e di un mancato pagamento di imposte all’Erario,, una particolare disciplina della responsabilità personale dei debiti fiscali a carico di amministratori, liquidatori e anche dei soci della medesima. 

Questa responsabilità rileva tuttavia per ciascuno dei soggetti citati al ricorrere di determinati requisiti, e non è quindi certamente una responsabilità automatica.

Per poter invocare questa responsabilità quindi, l’Amministrazione finanziaria deve motivare la sua richiesta, evidenziando la presenza dei requisiti previsti dalla norma.

Quali sono i casi in cui tale responsabilità può essere attivata?

Per quanto riguarda i liquidatori, questi dovranno rispondere in proprio dei debiti tributari rimasti insoddisfatti dopo la liquidazione se non dimostrano l’assenza di una mala gestio, ovvero che:

– non sono stati soddisfatti creditori di rango inferiore all’erario, 

– non sono stati assegnati beni o denaro ai soci prima invece di pagare i debiti erariali

– non c’era attivo da distribuire.

Attenzione che l’onere della prova è a carico del liquidatore.

Per quanto riguarda gli amministratori, la loro responsabilità riguarderà le operazioni poste in essere nei due anni precedenti alla messa in liquidazione. Anche in questo caso, per essere invocata dovranno rilevarsi comportamenti omissivi o di atti di liquidazioni compiuti a danno dell’erario.

I soci invece saranno chiamati a rispondere qualora negli ultimi due periodi prima della messa in liquidazione abbiano ricevuto denaro o beni a titolo di utili, riserve o capitale e nel limite degli importi ricevuti.

La cassazione ha ormai chiarito che la responsabilità riguarda tutti i debiti non pagati ma accertati prima del termine di decadenza dell’accertamento. Tali importi, qualora non contestati a nome della società nei tempi ordinari, potranno essere richiesti a liquidatori, amministratori e soci anche trascorsi 5 anni dalla cancellazione della società dal registro delle imprese.

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